Controllo costituzionale in Brasile e in Italia

Considerazioni sul controllo costituzionale in Brasile e in Italia

Il diritto, in quanto fenomeno universale, trova la propria espressione in diverse comunità. Tuttavia, il rapporto tra i popoli, sempre più intenso e in crescita, soprattutto di fronte al fenomeno della globalizzazione, ha rivelato la coincidenza in più ordinamenti nazionali di istituti giuridici simili.

È interessante notare che i sistemi legali delle diverse comunità, in pratica, cercano di risolvere gli stessi problemi, anche se in modo diverso.

In questo senso, non si può non tenere presente l’importanza dello studio del diritto comparato, soprattutto nel diritto costituzionale, che subisce una costante influenza legislativa e giurisprudenziale dal diritto straniero, soprattutto quando da esso vengono ricevuti istituti di diritto nazionale,

Lo scopo di questo articolo è analizzare i metodi di controllo della costituzionalità delle leggi e degli atti normativi nel diritto brasiliano e italiano.

1. CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ – CONSIDERAZIONI INIZIALI.

Quando la Costituzione è considerata una norma fondamentale fondamentale di un dato ordinamento giuridico, sorge inevitabilmente il concetto che atti normativi inferiori non possono confrontarsi con essa.

In questo senso, è essenziale osservare due premesse, che sono la genesi dell’esistenza del controllo di costituzionalità, ovvero: la supremazia e la rigidità costituzionale.

La costituzione, in quanto si costituisce come lex superiore, sia perché fonte della produzione normativa (norma normarum) sia perché dotata di un valore normativo gerarchicamente superiore , la rende un parametro obbligatorio di tutte le norme inferiori.

In altre parole, la supremazia costituzionale si configura nell’idea che gli atti normativi inferiori alla Costituzione vigente non possono essere in disaccordo con i suoi precetti, a rischio di incorrere in un vizio di incostituzionalità.

Quanto alla rigidità costituzionale, questa come presupposto di controllo costituzionale, è importante che le regole della Costituzione, essendo questo paradigma di validità di altri atti normativi, necessitino di un processo di elaborazione diverso e più complesso di quello capace di generare regole infra costituzionali. Se così non fosse, non ci sarebbe distinzione tra la specie normativa sotto controllo e quella contro cui ha luogo il controllo. In quel diapason, se le leggi infra costituzionali avessero il processo di creazione identico alle norme costituzionali con qualsiasi violazione, non si concretizzerebbe il fenomeno di incostituzionalità, ma la mera abrogazione della norma precedente.

Dalla congiunzione di queste due premesse precedentemente spiegate, il concetto di Costituzione emana come norma fondamentale e superiore agli atti normativi infracostituzionali, il cui processo di creazione è più complesso ed elaborato di quello delle norme ad esso inferiori. In questo contesto, considerando i precetti costituzionali di tale suprema importanza all’interno di un ordinamento giuridico, è imperativo creare meccanismi che li proteggano da eventuali regole infracostituzionali che potrebbero trovarsi ad affrontarli.

Infatti, partendo dalla premessa teorica che una Costituzione rigida è suprema di fronte a tutti i comportamenti e gli atti del potere pubblico, è indubbiamente manifesta la necessità che lo stesso testo costituzionale organizzi un adeguato sistema o processo di propria difesa, di fronte alle violazioni che potrebbe subire, sia dal ramo legislativo, sia dal ramo esecutivo.

Per l’approvazione degli emendamenti costituzionali, l’articolo 60§ 2 della CRFB richiede due turni di votazione e un quorum di 3/5 dei membri di ciascuna Camera del Congresso. Per la redazione di leggi complementari e ordinarie, invece, è richiesto un solo turno di votazioni e per le prime si deve ottenere il quorum a maggioranza assoluta.

La Costituzione italiana, emanata nel dicembre 1947, si caratterizza anche per la sua rigidità in termini di norme costituzionali, il cui processo di riforma legislativa è estremamente complesso rispetto alle norme infracostituzionali.

L’articolo 138 della Costituzione italiana prevede che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali siano adottate da ciascuna Camera mediante due successive deliberazioni con intervallo non inferiore a tre mesi, e siano approvate a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera. , in seconda votazione Queste stesse leggi saranno sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consiglieri regionali lo richiedano. La legge sottoposta a referendum non viene emanata, ma dopo essere stata approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non vi è referendum, se la legge è approvata in seconda votazione da ciascuna camera, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

D’altra parte, in considerazione dei contorni degli articoli 70 e seguenti della Costituzione italiana, l’iniziativa delle leggi ordinarie spetta al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti, ai quali è conferita dalla legge costituzionale. Il popolo può esercitare l’iniziativa di una legge anche attraverso una proposta avanzata da almeno cinquantamila votanti di un progetto redatto negli artt. 1 Il quorum per l’approvazione di tali leggi, di regola, è della maggioranza relativa.

È quindi evidente che il processo di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, nell’ordinamento giuridico italiano, segue un iter legislativo molto più elaborato e difficile rispetto ad altre leggi infra-costituzionali, sottolineando così il carattere di rigidità costituzionale.

2. COSTITUZIONALITÀ ORGANISMO DI CONTROLLO

Inizialmente è imperativo parlare di controllo di costituzionalità esercitato da un organo politico, cioè distaccato dall’organo relativo ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Un tale sistema è il risultato del concetto che l’esercizio del controllo di costituzionalità delle leggi ha effetti politici, e dovrebbe quindi essere esercitato da un organo che ha la preminenza nello Stato, essendo opportuno affidarlo a un organo politico e non giurisdizionale .

In Brasile, il cui controllo giudiziario sulla costituzionalità è eminentemente di natura giudiziaria – cioè, spetta agli organi della magistratura parlare di costituzionalità o meno di una norma, tuttavia, ci sono diversi casi di controllo politico della costituzionalità, sia all’interno del potere esecutivo, sia nella legislatura.

In Italia, dove il controllo di costituzionalità è essenzialmente concentrato presso la Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione peninsulare, il Presidente della Repubblica, mediante messaggio motivato alle Camere, chiede una nuova delibera del disegno di legge che ritiene incostituzionale, sospendendo la promulgazione della legge. Non ha il potere di veto, come in Brasile, ma solo il potere di promuovere la revisione del progetto da parte del parlamento. Tuttavia, se le Camere approvano nuovamente il disegno di legge, deve essere promulgato dal Presidente. In questo caso, rimarrà il rimedio del controllo per via principale, attraverso un’azione proposta direttamente alla Corte costituzionale, indipendentemente dall’esistenza di procedimenti giudiziari o amministrativi. Competenti a proporre l’azione sono: il governatore centrale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; le Regioni, previa autorizzazione della Giunta regionale; le Province del Trentino e Trento; e gruppi linguistici.

Così come vi sono basi concrete per la difesa di un controllo di costituzionalità esercitato da un organo politico, sono sorte anche forti critiche. L’esperienza mostra che il controllo politico si basa molto più su un giudice di condanna e quindi non ha alcun supporto tecnico. Inoltre, questa forma di controllo è credula e parziale, poiché è lo stesso Legislativo che controlla la Costituzionalità degli atti che esso creato, che determina una violazione indelebile della clausola di separazione dei poteri.

Oltre al controllo di costituzionalità esercitato da un organo politico, estraneo al legislativo, esecutivo o giudiziario, la tecnica di tale controllo è emersa con forza ed è stata attribuita all’attività giurisdizionale. E attualmente, questa tendenza è presente nella maggior parte dei paesi in cui il controllo di costituzionalità è accettato, sia quelli che predominano nel controllo diffuso che quelli che predominano nel controllo concentrato.

3. CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DIFFUSO

Il controllo diffuso di costituzionalità è noto anche come modalità di eccezione o difesa, considerando che la parte che lo invoca richiede alla Magistratura che non si attiene alla norma attaccata, in quanto contiene un difetto di incostituzionalità, poiché l’interrogatorio si pone davanti a un caso effettivo visualizzato. La dichiarazione di incostituzionalità è accidentale, influenzando così il risultato finale della controversia presentata. È un controllo diffuso, poiché può essere installato in qualsiasi domanda giudiziaria e il difetto di incostituzionalità può essere dichiarato da qualsiasi giudice o tribunale.

L’ordinamento giuridico italiano, a differenza di quello brasiliano, non si sottomette a un controllo diffuso della costituzionalità, in quanto attribuisce ai giudici solo l’obbedienza alle leggi. In questo senso, il compito di verificare la costituzionalità di una legge, in questo caso specifico, non è destinato ai giudici, ma alla Corte costituzionale.

4. CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ CONCENTRATA

Il controllo di costituzionalità mira a verificare la legge o l’atto normativo dotato di generalità e astrazione. In questo senso, è anche noto come controllo di costituzionalità astratto. In Brasile, tale verifica della costituzionalità è di esclusiva competenza della Corte Federale Suprema, vertice della magistratura nazionale e custode della Costituzione.

La Costituzione brasiliana può essere considerata una delle più avanzate in termini di controllo concentrato sulla costituzionalità delle leggi e degli atti normativi. Nello scenario attuale, ci sono diversi meccanismi procedurali per svolgere il controllo concentrato di costituzionalità, degno di nota: azione diretta di incostituzionalità, azione dichiarativa di costituzionalità, argomento di non conformità al precetto fondamentale, azione diretta di incostituzionalità per l’omissione e rappresentazione interventistica .

In effetti, il controllo concentrato in Italia è stato influenzato dal sistema austriaco, nella sua versione originale, denotando la dichiarazione di incostituzionalità dipesa esclusivamente da una richiesta speciale, dedotta nel mezzo di un’azione speciale, che poteva essere proposta solo da alcuni organi politici legittimi , vale a dire, il governo federale, quando si tratta di chiedere il controllo della costituzionalità delle leggi dei Lander, curando il controllo delle leggi federali e, con la revisione costituzionale, la legittimità è stata estesa a un terzo dei parlamentari. La revisione costituzionale del 1929 ha ampliato l’elenco dei legittimi per causare la giurisdizione costituzionale concentrata nella corte costituzionale, che è stata eseguita anche dalla Corte suprema per le cause civili e penali. Tali organi giurisdizionali possono provocare il controllo della costituzionalità per via incidentale nel caso in cui vengano messe in dubbio tali circostanze nel caso specifico.

5. CONCLUSIONE

Analizzando i controlli di costituzionalità nei sistemi legali brasiliano e italiano, possiamo vedere che il sistema brasiliano è il risultato della combinazione di diversi tipi di controllo, con un’efficienza unica. Il sistema è ben strutturato nella costituzione, consacrando il sistema preventivo, il controllo concreto, l’astratto, l’incostituzionalità per omissione, l’incostituzionalità interventistica.

Tuttavia, la diffusione di decisioni in materia di costituzionalità, spesso disparate e incoerenti tra le diverse giurisdizioni, implica la necessità dell’esaurimento dei ricorsi e si traduce in un numero infinito di cause sottoposte al Tribunale federale. Questo fenomeno ha finito per sovraccaricare Pretorio Eccelso, rendendolo lento e compromettendone l’efficienza.

In risposta a questa situazione, in considerazione delle recenti innovazioni portate dal riassunto vincolante, dalla ricaduta generale e dall’efficacia delle decisioni della Suprema Corte, si sta cercando di riformulare il nostro sistema diffuso, per un modello un po’ ‘più concentrato, finalizzato ad una maggiore sicurezza giuridica e rafforzamento istituzionale.

RIFERIMENTI

BARROSO, Luis Roberto. Controllo costituzionale nella legge brasiliana 5 edizione Saraiva 2011.

BONAVIDES, Paulo. Corso di diritto costituzionale. 22ed São Paulo.

-Scuola del Procuratore Generale dell’Unione, Anderson Franco e Ronaldo Franco. 1 ° Corso di Introduzione al diritto europeo.

https://winiciusmend.jusbrasil.com.br/artigos/706259126/controle-de-constitucionalidade-no-brasil-e-na-italia

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